ESCLUSO DALLE CASE POPOLARI IL TAR: DISCRIMINAZIONE. Un cittadino tunisino fa ricorso, sospeso il provvedimento del comune. L’avvocato: «ATTO RAZZISTA». L’ASSESSORE: «NO, SOLO BATTAGLIA CONTRO I FURBI»
ART. 18 PIU' POTERE AI PADRONI - La ControRiforma Monti-Fonero indebolisce la difesa dei lavoratori. UNA SCHEDA a cura dell'UFFICIO STUDI DELLA CUB.
La Cassazione con sentenza n. 2251 del 16 febbraio 2012 ha stabilito che il risarcimento del danno quale conseguenza della esposizione all'amianto deve tener conto anche dell’intensità dellasofferenza provata, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore.
Con sentenza n. 2251 del 16 febbraio 2012,
la Cassazione ha affermato che in materia di risarcimento del danno in
favore degli eredi di un lavoratore morto a causa di una malattia
contratta in violazione delle norme di sicurezza per esposizione all'
amianto, l'entit del danno non patrimoniale deve essere determinato
sulla base non soltanto della durata dell'intervallo tra la
manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma dell'intensit
della sofferenza provata, delle condizioni personali e soggettive del
lavoratore e delle altre particolarit del caso concreto.
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE sezione lavoro sentenza nr. 28066 dic. 2011 ha condannato la TELECOM ITALIA SPA per atteggiamento antisindacale per aver negato alla RSU della FLMUniti Cub di indire lassemblea dei lavoratori.
La corte costituzionale ha ribadito che anche la SINGOLA RSU ha il diritto di indire lassemblea.
La sentenza fa giustizia contro tutti i tentativi delle aziende, in sintonia con i sindacati confederali, di impedire ai lavoratori e ai delegati del sindacalismo di base non concertativo di esercitare un diritto democratico.
FLMUniti-CUB
Milano 6 02 2012
Nuova ed ennesima sentenza del tribunale che sconfessa le amministrazioni pubbliche degli ospedali e della asl e i soliti sindacati complici e compiacenti.
Il diritto al part-time tra le lavoratrici e di lavoratori che ne godevano da tempo negli ospedali a nelle asl pubbliche non si tocca, semmai si ricontratta.
CARGO MALPENSA:
IL GIUDICE del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, DICHIARA ANTISINDACALE il COMPORTAMENTO della COOP INCONTRO operante per MLE-ARGOL di MALPENSA.
Con una sentenza depositata ieri, il giudice dott.ssa LaRussa ha:
- Dichiarato, l'antisindacalità della condotta denunciata e ordina alla Incontro Soc Coop arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare il comportamento consistente nella violazione dellaccordo 27.7.2011 siglato con il sindacato ricorrente e degli altri richiamati e realizzatosi con linterruzione delle trattative sindacali dopo lincontro del 12.10.2011 e con la pretesa della Coop Incontro di considerarsi assolta, anche nei confronti della Cub Trasporti, dallimpegno di procedere alle ulteriori assunzioni individuando il personale da assumere nel bacino rappresentato dai lavoratori prece demente adibiti allappalto Mle-Air service, posti in CIGS, e con lassunzione effettuata dopo il 21.10.2011 di lavoratori a termine individuati al di fuori del sopraindicato bacino.
- Ordina alla società resistente la cessazione di tali comportamenti al fine di rimuovere gli effetti delle dichiarate condotte antisindacali e, in particolare ordina alla coop Incontro di riconoscere a tutti i lavoratori della coop Air Service gi impegnati nellappalto Mle di Malpensa e attualmente in cigs il diritto di precedenza in caso di nuove ulteriori assunzioni anche con contratto a termine.
RICORDIAMO CHE:
Con laccordo del 21 ottobre scorso, tutte le altre sigle sindacali, Cgil-Cisl-Uil-Flai-Ugl, avevano concordato con la coop Incontro, che le assunzioni del personale operante presso la vecchia cooperativa Air Services nellappalto di Mle, erano terminate. Sancendo così il licenziamento di oltre 60 lavoratori e consentendo alla coop Incontro di assumere altri 23 lavoratori che non hanno mai operato a Malpensa. Tutto questo per non assumere i lavoratori pi attivi sindacalmete, che hanno organizzato la lotta nel luglio scorso con 30 giorni di presidio ed il blocco dei camion.
Sul punto il Giudice ribadisce:
- Tale elusione idonea a disvelare un intento antisindacale, anche laddove non si provveduto allassunzione di coloro che hanno partecipato alle trattative sindacali (es. Lombardo e Ucci), per conto del sindacato ricorrente, noti come lavoratori del precedente appalto (circostanza non contestata dalla ricorrente), pur al di fuori dal rispetto del criterio dellanzianit che la società resistente ritiene di non dover applicare. Sul punto il comportamento della cooperativa deve ritenersi discriminatorio.
Il 12 e 16 gennaio prossimo, riprenderanno gli incontri, tra la nostra organizzazione e la coop Incontro. Incontri sospesi unilateralmente dalla controparte. Dopo questa importante sentenza ribadiamo; il personale operante a Malpensa presso la vecchia coop deve essere assunto e gli attuali orari a part-time dei lavoratori di Incontro, devono essere regolarizzati come prevede il CCNL.
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Electroluxdi SOLARO (MI)condannata per condotta antisindacale- La magistratura di Monza ha dato piena ragione all'FLMUniti-CUB dichiarando antisindacale il comportamento tenuto dall'azienda che si è resa responsabile della mancata trattenuta dei contributi sindacali agli iscritti Flmuniti.
ALLCA CUB - RICONOSCIUTA DAL TRIBUNALE DI BOLZANO la legittimità della lista ALLCA–CUB alle elezioni delle RSU. - CGIL – CISL – UIL condannate al pagamento delle spese del processo.